I requisiti
Il
permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di
lungo periodo, introdotto con il decreto legislativo n. 3 dell'8
gennaio 2007, sostituisce la Carta di soggiorno prima disciplinata
dall'art. 9 del T.U. in materia di immigrazione D.Lgs. 286 del 1998
Attualmente il cittadino straniero
- soggiornante e residente in Italia da almeno 5 anni;
-
titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità che consente
un numero indeterminato di rinnovi - non si può richiedere il permesso
di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo con la sola
ricevuta del rinnovo del permesso di soggiorno;
- che dimostri di
percepire un reddito sufficiente al sostentamento proprio e dei
familiari conviventi non inferiore all'importo dell'assegno sociale ( €
5.061,68) se si chiede il permesso CE per un solo familiare, al doppio
dell'importo annuo dell'assegno sociale ( € 10.123,36), se si chiede
per due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno
sociale ( € 15.185,04) se si chiede per quattro o più familiari. Il
reddito preso in considerazione ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è quello percepito
nell'anno precedente alla richiesta e oggettivamente documentabile
attraverso la dichiarazione dei redditi o in mancanza di questa
attraverso buste paga, contributi INPS, fatture, ecc. ;
- in
possesso di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica (da richiedere al comune) ovvero che sia fornito dei requisiti
di idoneita' igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unita' sanitaria
locale (ASL) competente per territorio;
può chiedere al Questore competente per territorio il rilascio del permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo.
Nella tipologia dei permessi di soggiorno che consentono un indeterminato numero di rinnovi vanno ricompresi i permessi per motivi di lavoro subordinato e autonomo (non stagionale), per motivi familiari, per ingresso in casi particolari ( art. 27).
Non vi rientrano invece per espressa previsione di legge coloro che :
a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.
Inoltre il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri considerato pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Le assenze
Lo straniero per avere diritto al permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo non può assentarsi dall'Italia o dall'Unione Europea per troppo tempo. Infatti il nuovo articolo 9 del T.U. prevede che le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo previsto dalla legge (5 anni) e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio. Vi sono dei motivi di forza maggiore che consentono assenze più lunghe e che fanno riferimento agli obblighi militari, o a gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.
I familiari
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, può essere richiesto anche per i familiari regolarmente soggiornanti in Italia che rientrino nelle categorie previste dall'art. 29 comma 1 del T.U. immigrazione quali:
- il coniuge,
- i figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso,
- i figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute
- i genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.
Per richiedere il permesso anche per i familiari, si deve dimostrare di avere i requisiti di reddito e di alloggio sopraelencati.
Il cittadino extracomunitario familiare e convivente di un cittadino italiano non può più richiedere questo tipo di permesso ( differenza di quanto era invece previsto con la carta di soggiorno) ma ha diritto a richiedere la carta di soggiorno U.E. ai sensi del D.P.R. 54 del 2002.
I tempi di rilascio
Il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta ed è a tempo indeterminato.
Non può essere rilasciato agli stranieri considerati pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato membro ospitante. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad associazioni criminali o comunque dedite alla commissioni di reati, ovvero di condanne, anche in via non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonchè limitatamente ai delitti non colposi, previsti dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo il questore, oltre a dover fornire un'adeguata motivazione, deve tener conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
La revoca
Il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo e' revocato:
a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
b) in caso di espulsione;
c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio;
d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da un altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.
Lo straniero cui è stato revocato il permesso di lungo periodo per gli ultimi due motivi elencati può ripresentare la domanda per un nuovo rilascio del permesso se in possesso delle condizioni di legge. Il periodo di soggiorno ininterrotto è, però, ridotto a 3 anni.
Se invece il permesso di lungo periodo è revocato ma allo straniero non deve essere disposta anche l'espulsione, gli viene rilasciato un altro permesso di soggiorno.
Ricorso
Contro i provvedimenti di rifiuto o di revoca del permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
Le differenze con il permesso di soggiorno
A differenza del permesso di soggiorno, il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo consente di:
- fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo divieto previsto dal Prefetto;
- svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino italiano o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno per motivi di lavoro;
- usufruire delle prestazioni di assistenza e di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, all'accesso a beni e a servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
- partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla legge.
L'esercizio del diritto di voto amministrativo alle elezioni comunali, allo stato attuale, non può essere esercitato poiché l'Italia non ha ratificato il protocollo C della Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica che prevede espressamente il riconoscimento in capo ai cittadini il diritto di votare nelle elezioni locali.
Il titolare di permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo non può essere espulso dal territorio italiano se non per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o per l'appartenenza ad associazioni a delinquere di tipo mafioso o delinquenti abituali.
Richiesta del permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo
Per richiedere il permesso di soggiorno è necessario utilizzare gli appositi moduli reperibili presso gli uffici postali (ancora possono essere utilizzati i moduli per la carta di soggiorno fino all'introduzione di nuove disposizioni). I moduli vanno inviati alla Questura competente allegando:
- copia del passaporto o di un altro documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana;
- copia del permesso di soggiorno.
Da tali documenti devono risultare la nazionalità, la data e il luogo di nascita;
- copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101-CUD rilasciato dal datore di lavoro relativamente all'anno precedente, o del 730 o UNICO per i lavoratori autonomi,
- certificato originale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- quattro fotografie in formato tessera;
- certificato di idoneità alloggiativa.
Nel caso di richiesta del permesso anche per i familiari è necessario presentare anche
- La documentazione attestante lo stato di familiare, che se estera deve essere tradotta e legalizzata presso l'autorità diplomatica presente nel Paese di origine del richiedente;
- Certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dalla ASL competente o certificato di idoneità all'alloggio rilasciato dal comune di residenza;
- Documenti comprovanti il reddito richiesto.
Durata
Il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo ha durata indeterminata. Esso è anche un documento di identificazione valido per non oltre cinque anni (come una carta di identità). Alla scadenza dei cinque anni si può rinnovare allegando
- copia del passaporto o di un altro documento equipollente;
- quattro fotografie in formato tessera;
- copia della dichiarazione dei redditi o del modello 101-CUD rilasciato dal datore di lavoro relativamente all'anno precedente, o del 730 o UNICO per i lavoratori autonomi,
Certificato di idoneità alloggiativa
Per richiedere il rilascio della carta di soggiorno, tra i vari documenti da presentare alla Questura, va allegato anche il certificato di idoneità alloggiativi. Questo certificato attesta che l'abitazione rispetta tutte le norme previste dalla legge italiana sull'edilizia ed è normalmente rilasciato dal Comune o dalla ASL.
Se si richiede al Comune è necessario recarsi presso l'Ufficio Tecnico e presentare la richiesta in bollo compilata in tutte le sue parti. Alla richiesta si dovrà allegare copia del contratto di affitto o proprietà e una planimetria dell'appartamento. Dopo la presentazione della richiesta il Tecnico Comunale effettuerà un sopralluogo nell'appartamento per calcolare la superficie utile e successivamente, proprio in base a questo sopralluogo, l'Ufficio Tecnico rilascerà il certificato che attesta per quante persone è idoneo l'alloggio.
Al fine di anticipare i tempi di rilascio del certificato, insieme al modello di richiesta del rilascio, si può presentare direttamente all'Ufficio Tecnico la relazione tecnica di idoneità alloggiativi che deve essere firmata da un professionista abilitato e regolarmente iscritto al relativo albo, insieme al modello in distribuzione presso l'Ufficio Tecnico.
Se si decide di richiederlo all'ASL è necessario recarsi presso la sede territoriale competente, all'Ufficio Igiene Pubblica. Anche in questo caso si dovrà compilare un modulo prestampato distribuito dall'ufficio stesso e si dovrà attendere che un tecnico venga ad effettuare la perizia nell'abitazione.
Cause ostative al rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo
In presenza di uno dei seguenti reati commessi può essere rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo
ART. 380 C.P.P. (casi per i quali è previsto l'arresto in flagranza obbligatorio)
L'arresto è obbligatorio quando è
- previsto per chiunque è colto in flagranza di delitti non colposi, tentati o consumati, per la quale la legge prevede l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni.
previsto per delitti, consumati o tentati, specificatamente elencati dall'art. 380 c.p.p. e cioè delitti non colposi consumati o tentati:
- contro la personalità dello Stato, per i quali la pena prevista è la reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo 10 anni.
- devastazione o saccheggio.
- contro l'incolumità pubblica per i quali la pena prevista è la reclusione non inferiore a 3 anni e nel massimo a 10 anni.
- riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
- furto con violenza sulle cose a meno che il danno patrimoniale arrecato sia di lieve entità.
- furto con strappo o furto in abitazione.
- rapina e estorsione.
- fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione, porto in luogo pubblico di di armi da guerra o tipo guerra, esplosivi, armi clandestine, o più armi comuni da sparo.
- la produzione, spaccio, trasporto, detenzione di sostanze stupefacenti. Solo se non ricorre la circostanza della modica quantità.
- terrorismo, eversione dell'ordine costituzionale, per la quale la legge prevede la pena della reclusione nel minimo a 5 anni e nel massimo a 10 anni.
- promozione, costituzione, direzione ed organizzazione di associazioni o gruppi diretti a riorganizzare il partito fascista o comunque avente tra i proprio scopi l'incitamento alla discriminazione razziale, etnica o religiosa.
- promozione, organizzazione, direzione di associazioni di tipo mafioso.
ART. 381 C.P.P. (casi per i quali è previsto l'arresto in flagranza facoltativo)
L'arresto facoltativo è
- previsto per chiunque è colto in flagranza di delitti dolosi, tentati o consumati, per la quale la legge prevede la reclusione non inferiore a 3 anni, ovvero per un delitto colposo per la quale la legge prevede la reclusione non inferiore a 5 anni.
E' inoltre previsto per i reati di:
- peculato mediante profitto dell'errore altrui.
- violenza o minaccia a pubblico ufficiale.
- commercio di sostanze alimentari nocive.
- lesioni personali.
- furto.
- danneggiamento aggravato.
- truffa.
- appropriazione indebita.
- alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi.
Il Certificato dei carichi pendenti e il certificato del casellario giudiziale
Il certificato dei carichi pendenti attesta l'esistenza o meno di procedimenti penali in corso a carico di un soggetto, e il certificato del casellario giudiziale attesta l'esistenza o meno di condanne penale definitive. Le condanne eventualmente riportate non risultano se è stata ottenuta la riabilitazione o se la condanna è stata inflitta con la clausola della "non menzione". Il certificato del casellario giudiziale può essere civile, penale o generale (entrambi). Per il rilascio di entrambi i certificati occorre recarsi presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale presente in ogni Tribunale Penale. Il rilascio avviene di norma entro una settimana a meno che non si richieda il rilascio urgente che comporta però costi aggiuntivi. Si può chiedere personalmente il rilascio di questi certificati presentandosi con un documento valido d'identità e una fotocopia, oppure può farlo un'altra che però deve essere munita della fotocopia del documento dell'interessato con un a delega. Insieme alla richiesta del rilascio del certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, vanno allegate delle marche da bollo per i diritti di cancelleria acquistabili direttamente in Tribunale. I certificati hanno validità 6 mesi, salvo i casi in cui ne sia stabilita una durata minore.
Il permesso di soggiorno CE per cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Stati U.E.
Una delle novità più rilevanti del d.lgs. n. 3 del 2007 è stata l'introduzione di un nuovo articolo nel T.U. sull'immigrazione che consente di lavorare e soggiornare ai titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea, in corso di validità e ai loro familiari.
L'art. 9bis prevede infatti che lo straniero in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:
- esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;
- frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
- soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 17.000,00) e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.
Allo straniero che vuole svolgere una delle attività sopraccitate viene rilasciato un permesso di soggiorno in base all'attività esercitata, mentre ai suoi familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di alloggio e di reddito.
Se il soggiorno è inferiore a tre mesi, invece lo straniero deve soltanto segnalare la sua presenza sul territorio alla Polizia, anche perché i titolari di permesso di soggiorno CE di lungo periodo possono fare ingresso in Italia in esenzione del visto.
Inoltre, qualora siano parti di un procedimento di richiesta nominativa di nulla osta al lavoro si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero.
Anche in questi casi il rifiuto, la revoca e l'espulsione possono essere disposti solo in caso di pericolosità sociale, percolo per l'ordine pubblico e qualora siano appartenenti ad associazioni dedite ad attività criminali. I provvedimenti di revoca, rifiuto ed espulsione devono essere adeguatamente motivati e devono considerare l'inserimento sociale dello straniero e i suoi legami con il Paese d'origine. Se viene effettuata l'espulsione di uno straniero con permesso CE di lungo periodo, l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione Europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione in attuazione della normativa antiterrorismo, l'espulsione e' adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e l'allontanamento e' effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea.
Infine, lo straniero titolare di permesso CE di lungo periodo rilasciato da un altro Stato dell'Unione Europea, che si stabilisca nel nostro territorio e che maturi i requisiti per ottenere lo stesso tipo di permesso in Italia può farne richiesta. Qualora venga rilasciato, ne viene data comunicazione allo Stato membro che ha rilasciato il primo permesso CE di lungo periodo.
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